Le conseguenze per chi guidi in stato di ebbrezza alcoolica possono andare dalla multa, associata alla sospensione od alla revoca della patente ed al fermo od alla confisca del veicolo, al carcere.
Si parla di guida in stato di ebbrezza quando la quantità di alcol presente nel sangue di un conducente supera il limite massimo previsto per legge.
Per i minori di 21 anni, i neopatentati (nei primi 3 anni dal conseguimento della patente) ed i
conducenti professionisti il limite è zero: non deve essere presente alcool nell’ organismo.
Qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0 (zero) e non superiore a 0,5 gr/l per i minori di 18 anni sorpresi alla guida di un motorino o minicar:
- il conducente non potrà conseguire la patente prima del compimento del diciannovesimo anno di età, qualora sia stato accertato un tasso alcolemico superiore a 0,0 (zero) e non superiore a 0,5 g/l
- il termine si sposta al compimento del ventunesimo anno di età, qualora sia stato accertato un tasso alcolemico superiore a 0,5 g/l.
Guida con tasso alcolemico compreso tra 0,5 e 0,8 g/l
– ammenda da 500 a 2000 euro,
– sospensione patente da 3 a 6 mesi.
Guida con tasso alcolemico tra 0,8 e 1,5 g/l
– ammenda da 800 a 3200 euro,
– arresto fino a 6 mesi,
– sospensione patente da 6 mesi ad 1 anno.
Guida con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l
– ammenda da 1500 a 6000 euro,
– arresto da 6 mesi ad un anno,
– sospensione patente da 1 a 2 anni,
– sequestro preventivo del veicolo,
– confisca del veicolo (salvo che appartenga a persona estranea al reato).
La patente di guida è sempre revocata quando:
– il reato è stato commesso da conducente di autobus o di veicolo destinato al trasporto merci (con massa complessiva a pieno carico superiore alle 3,5 t),
– in caso di recidiva biennale (cioè se la stessa persona compie più violazioni nel corso di un biennio).
La revoca della patente viene inoltre disposta quando il conducente, con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l o sotto l’influenza di droghe, ha provocato un incidente.
Le pene sopra indicate sono raddoppiate se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale (in questo caso è disposto il fermo amministrativo del veicolo per 180 giorni, salvo che appartenga a persona estranea all’illecito).
Il rifiuto di sottoporsi all’accertamento del tasso alcolemico è reato ed è punito, oltre che con la perdita di 10 punti della patente di guida, con le stesse pene previste per chi guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l
La pena per il reato di omicidio stradale (reclusione da 2 a 7 anni) è così aumentata se commesso in stato di ebbrezza: da 5 a 10 anni se il tasso alcoolemico è compreso tra 0,81 e 1,5 g/l; da 8 a 12 anni se il tasso alcoolemico è superiore a 1,5 g/l.
Quella per il reato di Lesioni Personali Stradali gravi o gravissime (reclusione da tre mesi a un anno per le lesioni gravi e da uno a tre anni per le lesioni gravissime) è aumentata se commesso in stato di ebbrezza: se il tasso alcoolemico è compreso tra 0,81 e 1,5 g/l da un anno e sei mesi a tre anni per le lesioni gravi e da due a quattro anni per le lesioni gravissime; se il tasso alcoolemico è superiore a 1,5 g/ da tre a cinque anni per le lesioni gravi e da quattro a sette anni per le lesioni gravissime.